Adamoli.neT

Italia – Egitto 1-1

29th gennaio 2011

Italia – Egitto 1-1

mubarakruby

In questi incredibili giorni, noto sempre più -tragici- elementi di vicinanza tra l’Italia e l’Egitto.

La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha votato la proposta del Pdl di restituire gli atti alla procura di Milano sul caso Ruby con 11 “sì” e  8 i “no”. Il presidente del Consiglio italiano telefonò dunque in Questura perché credeva che Ruby Rubacuori fosse davvero la nipote del presidente egiziano Mubarak. Quindi il premier italiano avrebbe agito per motivi istituzionali, pensando che la “fanciulla” fosse la nipote di Mubarak, e pertanto la competenza non è della Procura di Milano ma del Tribunale dei Ministri. Questo secondo il deputato PdL Maurizio Paniz, che sfortunatamente è pure Veneto (di Belluno).

Quali altre follie dovremo sentirci propinare ancora? Quante altre falsità così vomitevoli? Quanti indecenti affronti alla comune intelligenza?

Quanto ancora dovremo somigliare all’Egitto di questi terribili giorni?

Italia – Egitto 1-1, fine primo tempo.

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22nd gennaio 2011

Cadono le tessere

Totò CuffaroOggi mi fa tutto un po’ meno schifo.

Cominciano a cadere le prime tessere del domino…

Speriamo che, come reazione a catena, tutto il mosaico finalmente crolli dopo anni scuri e malinconici.

Totò Cuffaro, definitivamente condannato a 7 anni di reclusione per favoreggiamento alla mafia.

link1

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17th gennaio 2011

Art. 600 bis Codice Penale – Prostituzione minorile

ruby

Miss Ruby Rubacuori

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €15.493 a €154.937.

Salvo il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164.

Nel caso in cui il fatto al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l’autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Parole che risuonano, dolci… L’azione penale è obbligatoria, non c’è margine di trattativa stavolta, neanche un po’… Soave…

PS del 18/1/2011: in poche ore questo articolo è diventato il 12° risultato di Google digitando “art 600 bis cp”. Per dire, la Camera dei Deputati è alla 9° posizione… Incredibile!

PS del 20/2/2011: sempre più incredibile, ora è al 7° posto davanti alla Camera dei Deputati che è all’8°!

vedi screenshot

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5th gennaio 2011

A tutti e tutto … di tutto un po’! (e non si scrive pò!)

Un grande Alberto Sordi, dedicato a chi ci deve proprio andare…

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