Art. 600 bis Codice Penale – Prostituzione minorile
Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €15.493 a €154.937.
Salvo il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164.
Nel caso in cui il fatto al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
Se l’autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.
Parole che risuonano, dolci… L’azione penale è obbligatoria, non c’è margine di trattativa stavolta, neanche un po’… Soave…
PS del 18/1/2011: in poche ore questo articolo è diventato il 12° risultato di Google digitando “art 600 bis cp”. Per dire, la Camera dei Deputati è alla 9° posizione… Incredibile!
PS del 20/2/2011: sempre più incredibile, ora è al 7° posto davanti alla Camera dei Deputati che è all’8°!
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